Abbiamo ricevuto il 9 marzo quanto segue. Attendiamo vostri pareri in merito che vi invitiamo a depositare nel nostro forum temporaneo (scegliendo New Article per scrivere il vostro commento): http://pub30.bravenet.com/forum/show.asp?usernum=2551936810.
> Caro Marco,
> ti invio il ddl presentato da Rifondazione Comunista alla Assemblea Regionale
Siciliana sul fumetto.
> Il ddl verrebbe presentato pubblicamente il 23 marzo p.v.
> Spero di avere anche la tua autorevole presenza e quella del SILF-CGIL!!!!!
> A presto...
allegato:
Le iniziative assunte in questi ultimi anni, da enti ed associazioni private, nel campo del Fumetto, dellIllustrazione e dellAnimazione, hanno messo in luce che a fronte di tanti talenti siciliani, nulla ancora è stato fatto per garantire a questi operatori il riconoscimento della loro professionalità e della loro professione.
Troppo spesso il lavoro relativo al disegno, alla grafica viene considerato, in buona e mala fede, un hobby di qualche ragazzo in attesa di trovare un lavoro più serio, più da adulto. Ciò fa sì che ci si scontri da un lato con lignoranza da parte di chi deve giudicare un preventivo in una situazione non di libero mercato, ma di giungla; dallaltra parte cè il ruolo che svolgono gli editori, ed in particolar modo le testate giornalistiche, che operano un vero e proprio sfruttamento basandosi anche sullestrema parcellizzazione degli operatori.
Da questi presupposti nasce questa proposta di legge, con lobiettivo di razionalizzare e promuovere la professione di narratore per immagini e per sequenze.
La prima parte della legge vuole definire le professionalità partendo dal presupposto che il lavoro del fumettista è effettivamente più profondo e nascosto di quanto non appaia agli occhi, è quindi fondamentale dare una definizione della figura professionale che non ne limiti (per convenzione) lambito al solo creare albi a fumetti.
Acquisendo la definizione di Will Eisner (Arte Sequenziale) e lanalisi di Scott McCloud (Immagini e altre figure giustapposte in una deliberata sequenza con lo scopo di comunicare informazioni e/o di provocare una reazione estetica nel lettore) si definisce la figura del fumettista come Narratore per Sequenze, ciò implica il fine comunicativo della narrazione per sequenze e non fa distinzione tra immagini e parole in quanto queste ultime sono intese come icone codificate, dunque immagini esse stesse.
Analogamente, lIllustratore è colui che in una sola tavola rappresenta una fase determinata di un testo altrui fissandone gli aspetti che egli stesso ha ritenuto predominanti, discendendo -quindi- dal ragionamento sopra effettuato si potrebbe definire lillustratore quale Narratore per Immagini.
Il Cartoonist raccoglie quellinsieme di professionalità specifiche ed innumerevoli ambiti diversi usando nel proprio lavoro il vocabolario della narrazione a fumetti.
Ed è proprio a questi tre mondi che si rivolge la presente legge, con lobiettivo di fare emergere queste professionalità rendendo loro la giusta dignità di lavoro.
Da questo scaturisce lobiettivo primario: riconoscimento della professione e quindi la definizione di diritti certi sulla retribuzione. A tal fine si ritiene necessario che queste professioni vengano codificate con uno strumento ufficiale, raggruppando dunque più profili professionali sotto ununica categoria; in breve sia chi usa la narrazione sequenziale, sia chi usa la narrazione per immagini, sia chi usa solo la rappresentazione per icone a cui vanno aggiunte tutte le professionalità complementari.
Va da sé che tali professionalità non possono escludersi a vicenda: singole persone possono ricoprire singoli ruoli, solo alcuni di essi, o tutti quanti senza alcuna limitazione arbitraria.
La seconda parte tende a garantire il riconoscimento economico del lavoro e lo sviluppo del mercato: possono essere chiamati a svolgere i lavori sopra descritti solo coloro che risultano iscritti per le varie specificità.
Spesso, o sempre, questi operatori vivono nella precarietà del lavoro che gli viene di tanto in tanto proposto ed in quella propria di credere sempre meno nella possibilità di lavorare con il fumetto e lillustrazione.
Lesigenza della definizione di diritti certi sulla deve essere intesa, in primo luogo tra gli operatori, come uno strumento di garanzia a più facce.
In tal senso è possibile andare a definire quali possono essere i rami di mercato del lavoro da aggredire.
Questi elementi di ipotetico mercato esistono anche in Sicilia. Occorre mettere in piedi tutti quegli strumenti necessari affinché si blocchi la fuga di chi vuole lavorare e vivere con il proprio lavoro di fumettista, animatore o illustratore; sono molti quei disegnatori siciliani che sono dovuto andare via per potere trovare un lavoro quasi dignitoso.
Nella terza parte, la legge intende intervenire direttamente nel campo della formazione e promozione attraverso la istituzione del Centro Siciliano Sperimentale del Fumetto, Illustrazione ed Animazione, che raccolga, sviluppi e stabilizzi le esperienze finora fatte da enti, società ed associazioni.
Art. 1
FINALITA E DEFINIZIONE DELLATTIVITA
1. La Regione Siciliana riconosce il ruolo professionale degli operatori nel campo del fumetto e dellanimazione quale narrazione per sequenze, e dellillustrazione quale narrazione per immagini.
2. Si intende narrazione per sequenze linsieme di lavori nei quali immagini e parole hanno lo stesso ruolo comunicativo.
3. Si intende narrazione per immagini linsieme di lavori in cui limmagine è esplicativa e complementare ad una determinata fase della narrazione.
Art. 2
ELENCO DEGLI OPERATORI DEL FUMETTO E DELLANIMAZIONE
1. Ai fini di quanto previsto al precedente art.1, è istituito, presso le Camere di Commercio della Regione Siciliana, lelenco degli operatori professionisti del fumetto e dellanimazione.
2. Lelenco è suddiviso nelle seguenti categorie:
1) scrittore: colui che scrive la storia;
2) soggettista: colui che scrive il soggetto della storia;
3) sceneggiatore: colui che scrive la sceneggiatura,
4) disegnatore: colui che disegna la storia;
5) illustratore : colui che dà vita grafica ad una sequenza letteraria;
6) animatore : colui che rende in animazione filmata una sequenza letteraria;
7) assistente: colui che realizza tutto o in parte il disegno della storia su indicazione del disegnatore;
8) inchiostratore: colui che ripassa ad inchiostro i disegni a matita della storia;
9) story boarder: colui che organizza graficamente le sequenze di una storia;
10) colorista: colui che colora i disegni su indicazione del disegnatore o illustratore;
11) letterista: colui che realizza le parti scritte con eventuale facoltà di scelta dei caratteri, forme e colori;
12) cartoonist : realizza vignette e/o illustrazioni utilizzando il vocabolario visivo proprio della narrazione sequenziale;
13) editor: è il responsabile del coordinamento interno di una pubblicazione, delle figure professionali che vi gravitano intorno e del controllo sul prodotto nelle sue varie fasi di lavorazione;
14) organizzatore: promuove, organizza, gestisce mostre, fiere, eventi, stages e corsi di formazione direttamente riconducibili alle professionalità del fumetto e dellanimazione.
Art. 3
REQUISITI
1. Per liscrizione allelenco degli operatori professionisti di cui allart.2 è necessario dimostrare di avere svolto lattività di operatore professionista in materia di fumetto e di animazione secondo quanto definito dalla presente legge per almeno due anni, di aver effettuato pubblicazioni, aver partecipato a mostre, fiere, ed altre manifestazioni culturali.
2. Nel caso di persone giuridiche è consentita liscrizione nelle categorie 13 e 14 dellelenco di cui allart. 2 qualora lesercizio delle attività ivi previste sia documentato da non meno di cinque anni.
3. Le Camere di Commercio, valutata la sussistenza dei requisiti di cui al 1° e 2° comma, procedono alliscrizione dei richiedenti nellelenco degli operatori professionisti.
4. Nellambito della Regione siciliana liscrizione allelenco di cui alla presente legge ha la sola finalità di consentire laccesso alle agevolazioni previste dalla presente legge.
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Art. 4
1. Agli operatori iscritti allelenco di cui al precedente art. 2, viene riconosciuto un sostegno per lacquisto di attrezzatura per un massimo di 20.000.000 dei quali l80% in conto capitale ed il restante 20% sotto forma di prestito donore rimborsabile in tre anni con un anno di preammortamento, al tasso del 2%.
2. Loperatore che usufruisce di tale sostegno deve garantire la propria iscrizione allelenco per almeno 5 anni.
Art. 5
1. Gli Enti Locali, gli enti Pubblici, le Fondazioni operanti nel territorio della Regione Siciliana indirizzano verso la narrazione per sequenze e per immagini la realizzazione del proprio materiale promo-pubblicitario, avvalendosi per la realizzazione di tali lavori di professionisti iscritti allelenco di cui al precedente art. 2.
2. Le scuole, di ogni ordine e grado, sia pubbliche che private, che intendono sviluppare, quale attività didattica curriculare o extra curriculare, la realizzazione di fumetti e/o animazione, devono avvalersi di professionisti iscritti allelenco per coadiuvare il proprio personale docente.
3. Alle strutture pubbliche e private sopra indicate che realizzano progetti, di cui ai comma precedenti, viene riconosciuto un contributo pari al 30% delle spese sostenute.
Art. 6
1. Nellambito di quanto previsto dalla presente legge, la Regione Siciliana promuove la creazione di riviste ed editoria specializzate, tramite un sostegno finanziario. Tale sostegno si realizza, a fronte dellimpegno alla presenza sul mercato per non meno di 2 anni con la pubblicazione di almeno 6 numeri lanno per le riviste e di almeno 4 titoli lanno per le edizioni e la pubblicazione di almeno il 50% di lavori prodotti da professionisti iscritti allelenco di cui al precedente art. 2, in un contributo in conto capitale pari al 60% dei costi di stampa.
2. Alle imprese che acquisiscono pubblicità su dette riviste per almeno 6 numeri lanno viene riconosciuto un contributo pari al 50% delle spese sostenute.
3. Alle imprese che sostengono iniziative divulgative del fumetto e dellillustrazione, promosse da strutture iscritte alla categoria 13 dellelenco di cui allart. 2, viene riconosciuto un contributo pari al 50% delle spese sostenute.
Art. 7
1. E istituito il Centro siciliano Sperimentale del Fumetto, dellIllustrazione e dellAnimazione.
2. Il Centro ha il compito di promuovere lattività di cui allart. 1 della presente legge e si suddivide in tre sezioni: esposizione permanente, laboratorio, promozione.
3. Il Centro è presieduto da una personalità del settore di fama europea, e diretto da un Comitato Direttivo composto da:
1) il Presidente
2) lAssessore Regionale Beni Culturali Ambientali e Pubblica Istruzione
3) cinque esperti scelti tra gli operatori iscritti nelle sezioni 13 e 14 dellelenco di cui al precedente art. 3 che abbiano almeno dieci anni di attività continuativa e dimostrabile.
4. Il Presidente ed i componenti del Comitato Direttivo sono scelti entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge e durano in carica sette anni.
5. Ai componenti ed al presidente del Comitato Direttivo è riconosciuta unindennità.
6. La sede del Centro e le spese necessarie alla sua attività, nonché il personale per il suo funzionamento sono forniti dallAssessorato regionale Beni Culturali ed Ambientali e Pubblica Istruzione.
7. Il Comitato Direttivo deve presentare alla I ed alla V Commissione Legislativa permanente dellAssemblea Regionale Siciliana, entro sessanta giorni dalla nomina, un progetto triennale di attività corredato da progetto esecutivo e bilancio analitico previsionale del primo anno di attività.
8. Entro il mese di febbraio di ogni anno approva il resoconto dellattività
svolta ed il bilancio consuntivo dellanno precedente, nonché il
progetto esecutivo e bilancio analitico previsionale dellanno successivo.