PROGETTO DI LEGGE - N. 6681
Onorevoli Colleghi! - La
presente proposta di legge è finalizzata ad introdurre nella legge 22 aprile
1941, n. 633, recante "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti
connessi al suo esercizio", una specifica tutela del diritto d'autore relativa
alle opere "a fumetti", diritto che evidentemente il legislatore non ha al tempo
considerato all'interno della legge, anche perché questa originale attività
artistica e letteraria, pur essendo nata nell'ottocento, vedrà il suo sviluppo
effettivo in Italia negli anni post
bellici.
La citata legge sul
diritto d'autore n. 633 del 1941, pur prevedendo al titolo I la protezione delle
"opere dell'ingegno di carattere creativo", includendo tra queste anche le opere
della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, eccetera, di fatto non
prevede alcuna protezione del diritto d'autore per quanto riguarda la specifica
forma espressiva conosciuta in Italia come "fumetto". Un'arte narrativa che in
altri Paesi, come ad esempio la Francia, gode di una attenzione e di
riconoscimenti culturali e normativi certi e adeguati. Un'arte narrativa antica
che affonda le sue radici nel settecento e nell'ottocento. Antenati del moderno
fumetto, come gli autori inglesi William Hogarth (1797-1864), Thomas Rowlandson
(1756-1827) e James Gillray (1757-1815) produssero già in quegli anni veri e
propri fumetti con didascalie. Si ricordano tra gli altri il tedesco Wilhelm
Busch (1832-1908), creatore tra l'altro di Max und Moritz, due terribili
monelli, precursori degli altrettanto terribili Bibì e Bibò di Rudolph Dirks, il
belga Richard de Querelle, che nel 1843 pubblicò un vero e proprio album
a fumetti. L'italo-brasiliano Angelo Agostini e il francese George Colomb
(1856-1945), lo svizzero Rodolphe Topffer (1799-1846), autore sin dal 1827 di
numerose storie illustrate pubblicate direttamente in volume a decorrere dal
1833. Una storia ricca e antica, anche se la nascita "ufficiale" del fumetto
come mezzo di comunicazione di massa si fa coincidere con la sua diffusione alla
fine del secolo scorso negli Stati Uniti, grazie alla concorrenza tra gli
editori Joseph Pulitzer e William Randolph Hearst, che puntarono proprio sui
fumetti per lanciare le edizioni domenicali dei loro
quotidiani.
In Italia,
nonostante il positivo sviluppo che questa forma di arte narrativa ha avuto
negli anni '50 e '60, non c'è stata la giusta attenzione istituzionale e
culturale che sarebbe stata necessaria e, come afferma giustamente Gianfranco
Goria, presidente dell'associazione professionale "Anonima Fumetti" e direttore
del Centro nazionale del fumetto, ancora oggi "(...) nonostante il peso
dell'opera di autori come Hugo Pratt e degli altri grandi autori, in Italia non
possiamo prenderci il lusso di considerare acquisito il concetto di fumetto come
arte e forma narrativa". Un dato positivo di controtendenza in questo senso è
rappresentato dalla scelta della direzione del Salone del libro di Torino che ha
attivato e potenziato, ogni anno di più, gli spazi e gli interventi culturali a
sostegno del fumetto italiano ed
internazionale.
L'obiettivo è
di aprire canali di comunicazione ed offrire nuove occasioni, agli autori quanto
ai lettori, anche per rispondere ad una crisi che coinvolge il fumetto, il
cinema, il teatro e altre forme artistiche che hanno bisogno di tempi di
realizzazione e di metabolizzazione più lenti, più reali rispetto ad altre più
moderne forme di comunicazione. Una crisi che è stata influenzata anche dalla
relativa ristrettezza dell'editoria del fumetto nel nostro Paese, nonostante il
contributo di un editore come Bonelli, che ha "marcato" il fumetto italiano e al
quale va il merito di aver dato la possibilità di sopravvivere ad una grossa
fetta del fumetto
italiano.
In sostanza, se da
una parte le finalità della presente proposta di legge sono quelle della
estensione di un diritto, riconosciuto per legge, ad una categoria di operatori
ad oggi esclusi dai benefìci di tali diritti, dall'altra questa iniziativa, pur
necessariamente limitata, può costituire un primo importante passo per
qualificare sempre più il fumetto come mezzo di comunicazione di massa,
espressione artistica e strumento culturale, nel momento in cui anche in Italia
sembra cominciare ad affermarsi il riconoscimento del valore di questo
linguaggio, non soltanto a fini narrativi, ma anche nella comunicazione. Giova
ricordare in questa sede che, recentemente, anche la Camera dei deputati ha
positivamente utilizzato la forza comunicativa del fumetto, rivolto
prevalentemente ai giovani, ma non solo, allo scopo di avvicinarli alla
conoscenza delle istituzioni. In Europa, la Francia resta il Paese europeo che
più di tutti ha saputo tutelare e valorizzare questa specifica forma di
letteratura scritta e disegnata. In quel Paese a sostegno del fumetto è
intervenuto direttamente il Governo, attraverso uno specifico accordo con il
Centro nazionale del fumetto. Sono intervenuti il Ministero della cultura, il
Centro nazionale del libro e il Centro nazionale di arti plastiche per
incrementare le azioni di sensibilizzazione presso il pubblico e per allargare
la presenza di autori di fumetto nelle strutture scolastiche. Sono stanziati
fondi per la produzione di audiovisivi e CD-rom sui fumetti. Sono previsti
interventi di sostegno, in termini di contributi finanziari e di servizi, alle
nuove reti editoriali e di distribuzione create dagli autori. Interventi di
qualità e standard operativi rispetto ai quali l'Italia è in grande
ritardo culturale. Ritardo in parte ascrivibile anche alla mancanza di
organizzazione e coordinamento degli stessi operatori del settore che, solo
oggi, cominciano a definire le prime forme di collegamento tra loro, per la
tutela della categoria e la valorizzazione del proprio lavoro
artistico.
Nel comma 1
dell'articolo 1 della presente proposta di legge si provvede a tutelare i
diritti degli autori dei disegni per cartoni animati, utilizzati in opere
cinematografiche, introducendo una disposizione in materia nell'articolo 44
della legge 22 aprile 1941, n.
633.
L'articolo 2 della
proposta di legge, che introduce la sezione VII-bis della legge 22 aprile
1941, n. 663, considera, al comma 1 dell'articolo 64-septies, nella loro
specifica creatività il contributo letterario e il contributo grafico come
essenziali e indivisibili per la costruzione psicologica e visiva di personaggi
a fumetti. Si considera autore dei testi (soggetto e sceneggiatura) lo scrittore
che idea letterariamente personaggio/i, storia o serie, mentre si considera
autore grafico (o dei disegni) il disegnatore che con il suo contributo rende
visibilmente credibile e distinguibile il personaggio/i nella fisionomia, nel
vestiario, negli
atteggiamenti,
I diritti
(comma 2) competono ad un solo autore qualora lo stesso sia autore letterario e
grafico esclusivo dei personaggi. Il comma 3 disciplina i diritti per quanto
riguarda la produzione seriale, tipo mensile, settimanale, eccetera, che
necessita dell'apporto di collaboratori. Nel riaffermare che autori o coautori
della serie rimangono lo scrittore e il disegnatore ideatori e iniziatori della
serie stessa, sono regolati anche i diritti dei collaboratori, autori della
propria produzione e proprietari in percentuale dei diritti per quanto attiene
le ristampe o riedizioni, le vendite all'estero o qualsiasi altro sfruttamento
commerciale, lasciando la definizione della percentuale alla libera
contrattazione tra le parti.