Tutela di Personaggi, storie ecc.


"VORREI SAPERE COME TUTELARE UN MIO PERSONAGGIO." (O una sceneggiatura, o altro ancora...)
Ecco di seguito alcune delle risposte inviate ad altrettanti richiedenti...
Se non vi basta e volete comunque un qualche tipo di Deposito, allora andate qui: www.silf-cgil.org/deposito/default2.htm - in coda a quella pagina trovate le indicazioni per usufruire del Deposito SIAE oppure del Deposito online del sindacato di categoria SILF/SLC/CGIL che si occupa specificamente di chi lavora nei settori Fumetto, Illustrazione e Cinema di Animazione.


(Altro ancora si trova su www.fumetti.org/rights.htm e su www.fumetti.org/sindacato)

--- Gentile..., Diritto d'autore (garantito dalle leggi italiane e dalle convenzioni inernazionali e mirato alla tutela dell'autore e dei suoi eredi) e Copyright (istituzione statunitense tesa a tutelare non tanto il diritto d'autore quanto i diritti commerciali di riproduzione) sono due cose differenti. La SIAE non si occupa di copyright, ovviamente, ma solo di attribuire una data a un oggetto che sia tutelabile dal punto di vista della legge sul diritto d'autore. Tuttavia se si deposita una certa opera dell'ingegno presso la SIAE (e non è certo l'unico sistema per attribuire una datazione a un oggetto del genere), si può comunque usare la C nel cerchietto (c) per fare un po' di "colore locale". In realtà non interessa a nessuno, dal punto di vista legale. E' più un "gioco" da fumettisti. Serve, all'atto pratico, solo a segnalare con evidenza iconica che quello specifico oggetto è coperto da diritti (d'autore, nel caso specifico) e che, quindi, non può essere utilizzato a sproposito. Tutto qui. Negli USA, invece, c'è una specifica procedura (a pagamento, s'intende) per la registrazione formale del copyright. Tale procedura vale negli USA. Nella sostanza è assimilitata dalle convenzioni internazionali. Ma in effetti dipende molto dal tipo di oggetto che si vuole tutelare. Un libro? Una storia? Una fotografia? Un film? Un fumetto? Una sceneggiatura? Una canzone? Ritengo comunque che alla SIAE ci siano persone esperte in grado di risponderle compiutamente anche sulla disciplina giuridica del copyright statunitense.

--- Caro ..., mi chiedi come tutelare il tuo diritto sulle sceneggiature che stai scrivendo, ma che ancora non sono state disegnate e/o pubblicate professionalmente. Volentieri cercherò di esserti di qualche aiuto... Non ti annoierò con cavilli legali e altre amenità che fanno parte del (pesante) bagaglio di un sindacalista. Nulla vale legalmente in modo assoluto. Neppure il (costoso) deposito notarile, o il (meno costoso) deposito alla SIAE, e tantomeno il giochetto dell'autospedizione (con il quale i prestigiatori fanno di tutto...). Quando si apre una causa per violazione del diritto d'autore la faccenda è lunga e complicata (vedere vertenza in corso, da tempo, per i diritti di un personaggio praticamente sconosciuto come Harpo, tra la Mondini e il Faraci). Il giudice valuterà - da zero - i documenti che i contendenti porteranno tramite i loro avvocati. Più persone avranno potuto vedere il tuo lavoro, più testimoni avrai. Più pubblicazioni ci saranno, più documenti avrai. Le norme di legge non entrano nel dettaglio. In ogni caso il diritto d'autore è legato alla creazione dell'opera e NON al deposito: è un caso completamente diverso dal brevetto commerciale, dove invece non conta CHI ha inventato l'oggetto, ma chi lo ha DEPOSITATO per primo (classica americanata...). Nel nostro campo, per fortuna, non è così. L'Anonima Fumetti, per i propri associati, provvede con un doppio intervento: deposito fisico presso la sede dell'associazione con testimonianza firmata di chi raccoglie il deposito (che accerta SOLO che a una tale data è stato ricevuto un tal pacchetto contenente questo e quello), e la pubblicazione online nel deposito degli autori. La pubblicazione (cioè la divulgazione dell'oggetto) è un modo di "far sapere" che si è fatta una certa cosa. Il deposito serve ad avere un testimone circa la data di deposito. Ma, ovviamente, è sufficiente che un eventuale contendente dimostri di aver fatto l'oggetto prima dell'altro e gli verrà riconosciuto il diritto d'autore. Noterai, però, che per ora ben pochi autori hanno usufruito di questo servizio. In effetti nel campo artistico-creativo la caratterizzazione di un'opera è tale che difficilmente si può attuare un vero "furto" dell'opera: ogni autore la caratterizzerà in modo assolutamente diverso. La sceneggiatura si presta di più alla "sottrazione", perchè potrebbe essere - banale (racconto la storia di un buono alle prese con un cattivo ecc. ecc.) - impersonale (dalla lettura non si è in grado di riconoscere lo "stile" dell'autore) - poco strutturata (scarne descrizioni, assenza di ricerca documentale ecc.) Ma le sceneggiature che siano originali, personali e strutturate sono difficilmente duplicabili, se appena appena se ne è data diffusione, sia pure attraverso la rete... Molta gente si ricorderà di averla letta e questo renderà ardua la copiatura.

--- Gentile ..., il copyright è un sistema di tutela commerciale dei diritti di RIPRODUZIONE legato alle leggi statunitensi, e in seguito recepito, in linea di massima, dalle convenzioni internazionali. Ma non a nulla a che spartire col DIRITTO D'AUTORE ampiamente tutelato dalle leggi italiane e da quelle internazionali. Perciò, chiunque voglia togliersi lo sfizio di mettere la c nel cerchietto può farlo senza alcun problema: è un semplice fatto estetico, dato che fuori degli Stati Uniti non ha alcun significato legale vero e proprio. Serve solo a dire "guardate che su questo oggetto c'è qualcuno che ha dei diritti". E anche negli States non significa nulla se non c'è stata una procedura apposita. La legge sul diritto d'autore sancisce che il diritto sorge con l'opera stessa. Nel momento in cui la crei (purchè sia davvero un'opera originale, o un'idea strutturata) acquisisci automaticamente il diritto d'autore. La pubblicizzazione della paternità è il modo primario di rendere "valido" il tuo diritto: pubblica (non importa dove) e tutti sanno che tu hai fatto una certa cosa. Se non puoi pubblicare in nessun posto (neppure su Internet) allora puoi depositare il tuo lavoro alla SIAE o dal Notaio o dove ti pare. Questo però non rende di pubblico dominio il tuo diritto su quell'opera, ma servirà soltanto in caso di vertenza giudiziaria a stabilire che il giorno tal dei tali dell'anno tal dei tali hai depositato quella certa opera dicendo che era farina del tuo sacco. Se qualcun altro ha depositato la stessa cosa il giorno prima (o l'ha pubblicata da qualche parte anche solo un giorno prima) tu hai torto e lui ha ragione, anche se hai il "timbro" della SIAE, del Notaio e di chi vuoi tu. Perchè qui stiamo parlando di Diritto d'Autore e NON di un brevetto commerciale, dove, invece, conta solo il timbro...

--- Salve! Nel caso di fumetti non c'è necessità legale di "deposito" nè di "copyright" (che è una procedura statunitense legata alla commercializzazione dei prodotti e non tanto al diritto d'autore). Il diritto d'autore nel nostro ordinamento (e anche in base alle convenzioni internazionali) sorge nel momento stesso in cui si crea l'opera. La "certificazione" della paternità nasce semplicemente nel momento della pubblicazione; in quel momento l'opera è resa pubblica e, automaticamente, se vi è indicata la paternità, anche quest'ultima diviene di dominio pubblico. Perciò se si pubblica un fumetto (anche in rete, tanto per intenderci) il proprio diritto diviene immediatamente tutelabile. Ovviamente si può anche cedere (tutto o in parte) il proprio diritto, ma questo va fatto con un contratto esplicito. Se il fumetto non è ancora stato pubblicato, allora forse vale la pena di aprire un piccolo sito e iniziare la pubblicazione lì, dandogli il massimo della pubblicità possibile allo scopo di evidenziare il proprio diritto d'autore. Se vuole inviarci delle tavole in visione, va bene la posta elettronica (cercando di stare sotto i 200k a oggetto, please).

--- Caro ..., ci sono diverse possibilità relative alla salvaguardia dei personaggi. La prima è quella data "automaticamente" dalla pubblicazione. Essendo pubblicato con le dovute indicazioni (chi è l'autore ecc.) su Il Giornalino, è la pubblicazione stessa a sancire (dal giorno della prima pubblicazione) la paternità del personaggio ai fini legali in base alla legge sul diritto d'autore (e alle convenzioni internazionali in essere). Quindi, in questo caso, non ci sono ulteriori cose da fare per quanto concerne il diritto d'autore relativo al personaggio. Ben diverso è il caso per l'utilizzo di un "nome" a fini commerciali diversi da quelli legati strettamente al diritto d'autore. In tal caso entrano in gioco le leggi sui "marchi commerciali registrati" ecc. Ma i costi per la registrazione sono, ovviamente, molto alti, giacché si tratta di questioni squisitamente commerciali e non di diritto d'autore puro e semplice. In sostanza, se qualcuno volesse creare un personaggio (per i fumetti, ma non solo) e chiamarlo Pasqualo con caratteristiche simili a quello pubblicato su Il Giornalino, non potrebbe farlo (e se lo facesse sarebbe perseguibile a termini di legge). Ma se un'azienda di ciclomotori decidesse di chiamare un modello "Pasqualo", potrebbe tranquillamente farlo, a meno che un'altra azienda commeciale non già registrato (nella stessa categoria mercelologica) lo stesso nome/marchio. E ancora. Se un collega autore decidesse di chiamare Pasqualo il proprio personaggio, che però fosse un cane dalmata e non uno squalo, la cosa sarebbe meno lineare... il nome "Topolino", ad esempio, non è "vietato" ad altri autori in quanto nome di un personaggio, ma solo perchè è un Marchio Commerciale Registrato. Insomma, nessuno può copiare il personaggio Pasqualo così com'è, ma per impedire ad altri di usare anche solo il nome Pasqualo (che viene spesso usato come nomignolo nei confronti di chi si chiama Pasquale) bisogna tirare fuori molto molti milioni di lire e scegliere con cura tutte le categorie mercelogiche in cui lo si vuole registrare: ne vale la pena? Direi di no... Tuttavia mi sembra poco probabile che succedano cose di questo tipo e il diritto d'autore (nel caso di un autore che pubblica regolarmente) è di solito abbondamente tutelabile già dalla situazione esistente.

--- In risposta alla domanda di .... La proprietà delle tavole originali è, in partenza, degli autori (disegnatore E sceneggiatore, si badi bene, in percentuale del 50% ciascuno a meno di accordi scritti diversi; nei paesi di lingua francese, ad esempio, si prevede spesso una divisione 60/40, salvo accordi diversi). L'oggetto fisico, una volta utilizzato per la produzione delle pellicole da stampa, torna ai legittimi proprietari (i quali, si noti, cedono esclusivamente i diritti di riproduzione, non quelli sull'originale fisico) che possono venderlo o farne quel che vogliono. Le uniche persone legittimate alla vendita delle tavole originali sono gli autori, a meno che non abbiano precedentemene venduto le tavole stesse, ad esempio, all'editore. Questa vendita deve essere certificata da uno specifico atto di vendita (soggetto, a differenza dei diritti di riproduzione, al pagamento dell'IVA normale - oggi è il 20%, contro il 4% per i diritti d'autore i quali, in senso stretto, non sono relativi a oggetti fisici ma a opere dell'ingegno), atto di vendita che non può essere assimilitato da un contratto di cessione di diritti d'autore e/o di riproduzione. In assenza del contratto di vendita dell'oggetto fisico, le tavole restano in perpetuo di proprietà esclusiva degli autori e dei loro eredi, secondo quanto previsto dalla legge. ... Come dire che, ad oggi, la maggior parte delle tavole che circolano nel mercato collezionistico potrebbero essere reclamate dagli autori accompagnati dai Carabinieri... Ma questa è un'altra storia. Chiunque acquisti una tavola originale, acquista, ovviamente, SOLO l'oggetto fisico: non i diritti di riproduzione e tantomeno i diritti d'autore. Nel caso di tavole a fumetti già pubblicate, di solito i diritti di riproduzione sono stati regolarmente acquistati da un Editore il quale li detiene, a norma di legge, finchè non cadono nel Pubblico Dominio (oggi dopo 75 anni, con le relative varianti previste dalla legge italiana e internazionale, prima erano 50 e prima ancora meno ancora...). Il diritto d'autore, invece, ha anche altre caratteristiche oltre a quelle dai risvolti strettamente commerciali, tra cui il cosiddetto "diritto morale" che non può essere ceduto e resta degli autori fino alla loro morte. In base a questo diritto, gli autori possono impedire la riproduzione della loro opera se sopravvengono determinate condizioni che ritengono lesive del loro diritto morale. Ma anche questa è un'altra storia. Chi abbia acquistato una tavola originale non può, quindi, pubblicarla (riprodurla) in modo direttamente concorrenziale all'editore che ne detenga i diritti di riproduzione. Se la può appendere in casa, può venderla a sua volta, può (Dio non voglia!) distruggerla, ma non può riprodurla. A meno che... A meno che non pubblichi un'opera completamente diversa, ad esempio un catalogo degli oggetti di propria proprietà, senza finalità narrative (quindi, per dirne una, non una storia completa), ma solo con finalità di catalogazione, o di ricerca scientifica o filologica, o nell'ambito del diritto di informazione giornalistica ecc. In tal caso gli unici che potrebbero fare delle eccezioni alla pubblicazione sono i detentori del diritto morale, purchè abbiano una valida motivazione, s'intende. Spero possa bastare. Siamo comunque a disposizione, come sempre.

--- La domanda è semplice; la risposta no. 1- l'attuale legge sul diritto d'autore in Italia sancisce la legittima "proprietà" della creazione da parte del creatore. Insomma, il diritto scatta nel momento stesso in cui si fa l'opera. 2- il punto è come attribuire la paternità dell'opera? 3- si può depositare la propria opera presso un'ente come la SIAE. Ovviamente ciò ha un costo e, inoltre, non è detto che "qualunque" cosa sia depositabile... 4- si può "pubblicare" la propria opera. In tal modo, a partire dal giorno in cui l'oggetto viene pubblicato, indicando chiaramente chi ne è l'autore, "il mondo" diventa testimone della titolarità del diritto. 5- si può depositare l'opera presso un notaio, ma questa procedura costa ancora di più. 6- la questione a monete però è: che "cosa" si deve proteggere? 7- un libro, una canzone, un film, un fumetto, una fotografia, una serie televisiva... Sono i tipici oggetti del diritto d'autore. 8- dei personaggi? Allora bisogna chiarire che cosa è un "personaggio"... Ad esempio, se io volessi depositare e far riconoscere come "mio", un cane... verrei solo preso in giro! Non si può registrare come propria creazione qualcosa che appartiene alla natura. Neppure una semplice "idea" è un oggetto valido, perchè le "idee" allo stato larvale sono patrimonio dell'umanità intera e non di un singolo. 9- le "idee strutturate" invece sono registrabili come proprie creazioni... purchè sia "davvero" strutturate. Io non posso far registrare come mia idea "l'automobile", ma posso registrare un particolare modello, che prima non esisteva, e che abbia caratteristiche assolutamente originali. 10- Snoopy è un personaggio. Non è semplicemente "un cane". Ha caratteristiche originali sia dal punto di vista grafico, sia, soprattutto, dal punto di vista della personalità psicologica e del comportamento, nonché nelle relazioni che intercorrono con gli altri personaggi della serie "Peanuts". Quindi, caro ..., bisogna capire se i personaggi che hai inventato sono definibile come tali in assoluto, o se non siano piuttosto degli archetipi. Hai preparato un dossier, che illustri le loro caratteristiche fisiche, spirituali, mentali, comportamentali, linguistiche ecc.? Se non l'hai fatto lo devi fare. Poi puoi scegliere se utlizzare la SIAE, un notaio, una pubblicazione di qualche tipo, a seconda del "valore commerciale" della tua "invenzione". Mi spiego. Se stai elaborando del personaggi per un gioco di ruolo informatizzato con cui craere un gioco elettronico da distribuire su CDrom attraverso grande società di software, allora è meglio se vai da un notaio e consulti un esperto di pratiche commerciali internazionali, perchè, in questo caso, non basta la legge sul diritto d'autore: bisogna registrare dei "marchi commerciali". Costa moltissimo, ma lo si fa, appunto, solo per motivi commerciali. La SIAE è una buona soluzione per un "prodotto" legato all'utilizzo di una creazione intellettuale e/o artistica(serie a fumetti, canzoni, libri...), ma anche questa ha un costo. ne vale la pena? Hai in vista un contratto con una casa editrice? Hai creato il personaggio del secolo? Se invece si tratta solo di un'idea di partenza, su cui lavorare nei prossimi anni, senza alcun risvolto commerciale prossimo, ti basterà aprire un tuo sito su Internet e farti un po' di pubblicità... nel sito metterai le tue idee e i tuoi disegni, specificando che "è roba tua". Nessun professionista si darà mai la pena di "rubarti" le idee: ha altro da fare... Ai dilettanti potrai sempre fare causa e dimostrare che dal giorno "tal dei tali" le tue opere erano già sotto gli occhi di tutti... ---


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