af STATUTO
Foto del primo statuto depositato formalmente il 27
maggio 1994: click qui.
Per lo statuto in essere, vedere qui di seguito:
Verbale dell'ASSEMBLEA ORDINARIA 1999 dell'ASSOCIAZIONE ITALIANA PROFESSIONISTI del FUMETTO
ANONIMA FUMETTI
Alle ore 14,30 di sabato, 27 marzo 1999, ha inizio l'Assemblea Annuale Ordinaria dell'AF, per discutere e approvare, in via ordinaria, il seguente ordine del giorno:
e, in via straordinaria:
Sono presenti i signori Soci, che hanno regolare diritto al voto, secondo il vigente Statuto:
Inoltre sono presenti:
DAVIDE COLOMBO, Socio junior;
e i signori invitati:
CRISTINA FRANCESCONI, ALESSANDRO COLOMBO, LUCA BISSARO, GIUSEPPE PERUZZO, GIAMPAOLO BISSARO, RAZZETTI ENRICO.
Constatato il numero legale, letto l'ordine del giorno, il Presidente Goria dà inizio alla seduta.
Viene nominato Segretario il Consigliere Di Legami.
Il Presidente saluta i soci e gli invitati, e, dopo aver letto le lettere di alcuni soci che non hanno potuto partecipare di persona, apre il dibattito sull'odg ordinario.
1. RENDICONTO CONSUNTIVO
Il rendiconto, chiuso con un saldo di cassa e di banca (esclusi pagamenti ed incassi di competenza del 98, ancora da contabilizzare) positivo.Il rendiconto viene approvato.
Il Direttore Amministrativo illustra la situazione attuale, i rapporti con la Regione Piemonte in merito alle richieste di finanziamento, sottolineando come i nostri rapporti siano improntati a una proficua collaborazione. Infatti si sta perfezionando una convenzione triennale con la Regione Piemonte, Assessorato alla Cultura, che dovrebbe far confluire all'Anonima Fumetti risorse atte a proseguire e ad attuare iniziative in corso e nuove.
Esaurito l'argomento, il Direttore Amministrativo passa al punto dell'odg. successivo.
2. QUOTE ASSOCIATIVE
3. DIMISSIONI ANDREA LIOY
4. DIMISSIONI DI VITTORIO PAVESIO
Le dimissioni e la proposta vengono approvate all'unanimità.
5. MUSEO DI LUCCA E SINDACATO COMUNICAZIONE VISIVA
Sul sindacato il Presidente aggiorna l'Assemblea sulla riunione avuta con il segretario dell'SLC, Fammoni, il quale, su incarico del Segretario della CGIL, Sergio Cofferati, è a nostra disposizione per ogni aiuto atto alla realizzazione del Sindacato Nazionale della Comunicazione Visiva, che noi porteremo avanti, anche senza l'adesione di altri partner.
Esaurito l'odg. ordinario, si passa all'escussione dell'odg. straordinario, col primo punto:
1- NUOVO STATUTO
Dopo ampia discussione, il nuovo Statuto viene approvato all'unanimità, e con immediata applicazione, nella forma sotto riportata.
STATUTO
DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA PROFESSIONISTI DEL FUMETTO
ANONIMA FUMETTI
Articolo 1 - DENOMINAZIONE
È costituita ai sensi degli articoli 36 e segg. del C.C. lAssociazione Culturale non riconosciuta "Anonima Fumetti", con sede in Torino.
Articolo 2 - FINALITÀ E SCOPI
LAssociazione "Anonima Fumetti" è apolitica, non persegue fini di lucro ed è organizzata come centro permanente di vita associativa a carattere volontario.
Gli scopi dellAssociazione sono:
L'Associazione si occupa di realizzare e favorire iniziative che portino al raggiungimento degli scopi citati.
Articolo 3 - SOCI
L'Associazione riunisce gli autori ed operatori professionisti e gli appassionati del fumetto.
I soci sono così qualificati:
soci fondatori:
sono soci fondatori coloro che hanno costituito lAssociazione;
soci onorari:
soci ordinari:
può essere socio ordinario qualunque operatore professionale;
soci sostenitori:
sono quei soci che sostengono l'associazione con una quota particolare;
soci simpatizzanti:
soci junior:
soci aziende o enti:
Liscrizione allAssociazione è libera e viene registrata in apposito "Libro dei Soci".
Ladesione allAssociazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.
Articolo 4 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI
I Soci hanno diritto di partecipare a tutte le manifestazioni ed iniziative organizzate dallAssociazione.
Il diritto di voto è esercitato nelle forme e con le procedure previste dal regolamento di attuazione del presente Statuto e dal regolamento elettorale predisposti dal Consiglio Direttivo. Tutti i Soci si impegnano all'osservanza del presente Statuto e delle risoluzioni prese dagli organi dell'Associazione.
I soci hanno il dovere di collaborare, ognuno secondo le proprie capacità e possibilità, per il raggiungimento degli scopi e delle finalità che lAssociazione si prefigge.
Lopera prestata da soci nei confronti dellAssociazione si intende a titolo gratuito, salvo che, a causa del particolare impegno richiesto, non intervengano pattuizioni diverse tra il socio stesso e lAssociazione.
Articolo 5 - PERDITA DELLA QUALITA DI SOCIO
La qualità di socio si perde per decesso (scioglimento o liquidazione nel caso di soci aziende o enti), dimissioni, per morosità o indegnità. La morosità viene dichiarata dallOrgano Amministrativo dell'Associazione; lindegnità viene sancita dallAssemblea Generale dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo.
Articolo 6 - PATRIMONIO SOCIALE
Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito dai contributi versati dai Soci, nonché dai beni mobili ed immobili che saranno acquistati con le risorse finanziarie di cui al successivo comma.
Le entrate sono costituite:
- dalle quote versate dai Soci che sono non trasmissibili, non rivalutabili e non rimborsabili;
- da contributi, erogazioni liberali e lasciti diversi;
- da altri proventi di natura finanziaria e patrimoniale;
- da eventuali avanzi di gestione che saranno impiegati per la realizzazione delle finalità istituzionali o di attività direttamente connesse a queste ultime.
Articolo 7 - ESERCIZIO SOCIALE - RENDICONTO
Lesercizio sociale decorre dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ciascun anno ed il rendiconto consuntivo - economico e finanziario - sarà predisposto dal Consiglio Direttivo entro quattro mesi, ovvero sei mesi qualora particolari esigenze lo richiedano, dalla fine di ogni esercizio.
I ricavi ed i costi derivanti dallesercizio di attività commerciali sono inseriti in apposite voci del rendiconto consuntivo dellAssociazione.
LAssemblea dei soci delibera sullutilizzazione di proventi, che deve essere comunque in linea con le finalità statutarie dellAssociazione.
E vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dellAssociazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Il rendiconto consuntivo deve essere depositato presso la sede dellAssociazione entro i quindici giorni che precedono lAssemblea convocata per la sua approvazione, a disposizione di tutti i soci. La richiesta di copie è soddisfatta dallassociazione a spese del richiedente.
Articolo 8 - ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA
I Soci sono convocati in Assemblea Generale Ordinaria almeno una volta allanno tra il 1° Gennaio e 30 Giugno mediante comunicazione scritta, contenente la data e lora della prima e della seconda convocazione, lordine del giorno e lestratto del rendiconto consuntivo ovvero mediante affissione nellalbo dellAssociazione dellavviso di convocazione e pubblicazione nel sito Internet dellAssociazione almeno 15 giorni prima di quello fissato per la riunione, per deliberare:
a) lapprovazione del bilancio consuntivo;
b) le eventuali modificazioni del presente Statuto o su altre questioni presentate alla competenza dellAssemblea Generale;
c) il regolamento elettorale per lelezione degli organi dirigenti dellAssociazione;
d) lelezione degli Organi Sociali;
e) il regolamento di attuazione dello Statuto
f) limporto delle quote annuali di adesione per il nuovo anno sociale;
g) il programma dellattività predisposto dal Consiglio Direttivo;
Articolo 9 - ASSEMBLEE GENERALI STRAORDINARIE
LAssemblea generale dei Soci può riunirsi straordinariamente in altra data in seguito a convocazione del Presidente dellAssociazione o del Consiglio Direttivo oppure per richiesta scritta e motivata di almeno un terzo dei Soci.
Articolo 10 - VALIDITÀ DELLE ASSEMBLEE GENERALI E DELLE RELATIVE DELIBERAZIONI
LAssemblea generale è valida in prima convocazione se è presente almeno la metà più uno dei soci.
In seconda convocazione lAssemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. LAssemblea di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.
E ammesso il voto per delega, nel limite di cinque deleghe per ogni Socio intervenuto in assemblea.
Se durante lAssemblea vengono messi in discussione argomenti non compresi nellordine del giorno, si potrà deliberare sugli stessi solo se allAssemblea sia presente, almeno, la metà più uno dei soci. In caso contrario tali argomenti saranno messi allordine del giorno dellAssemblea immediatamente successiva.
Per gli argomenti allordine del giorno le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice dei partecipanti allAssemblea, salvo le deliberazioni riguardanti lapprovazione e la modifica del Regolamento Elettorale, le modificazioni statutarie, lo scioglimento e la distribuzione di utili (ove previsti), avanzi netti di gestione, riserve o fondi, che devono essere approvate con la maggioranza dei 2/3 dei partecipanti allAssemblea stessa.
Articolo 11 CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 consiglieri, eletti fra i Soci. La carica di Consigliere è prestata a titolo gratuito, salvo che, per particolari incarichi svolti per conto dellAssociazione, non sia disposto diversamente dal Consiglio Direttivo.
I membri del Consiglio Direttivo durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.
Nel caso in cui venga a mancare un consigliere, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione, nominando a consigliere il primo dei non eletti.
Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri il Presidente, il Vicepresidente e nomina il Segretario, scegliendolo fuori dal Consiglio Direttivo.
Articolo 12 CONVOCAZIONE, DELIBERAZIONI E PREROGATIVE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, secondo quanto stabilito nellavviso di convocazione. Il Consiglio Direttivo deve essere convocato almeno una volta allanno, per deliberare in merito al rendiconto annuale nei 30 giorni precedenti la convocazione dellAssemblea chiamata ad approvare il rendiconto stesso e ogni qualvolta ne facciano richiesta scritta 2/3 dei consiglieri.
Per la validità della deliberazione è richiesta la presenza della maggioranza dei membri in carica.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente dell'Associazione o da chi lo sostituisce, ai sensi dell'articolo 13 del presente Statuto.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità il Presidente ha la facoltà di esercitare il voto supplementare, che gli spetta nel caso di un consigliere assente.
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, salvo quanto per legge o Statuto riservato allAssemblea.
Spetta al Consiglio Direttivo predisporre il Regolamento di attuazione dello Statuto e il regolamento elettorale per il migliore funzionamento dell'Associazione.
Spetta al Consiglio Direttivo predisporre le eventuali modifiche dello Statuto da sottoporre allapprovazione dellAssemblea Generale dei Soci e deliberare sugli eventuali provvedimenti a carico dei soci, fissando tutti i conseguenti adempimenti.
E' facoltà del Consiglio Direttivo attribuire, nel proprio ambito, particolari e determinate funzioni e poteri al Presidente, al Vice Presidente e ad uno o più Consiglieri.
Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto apposito verbale che è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o, in sua assenza, da uno dei Consiglieri designato a tale funzione ad inizio seduta. E' peraltro possibile che l'approvazione del verbale venga richiesta nella riunione successiva, in modo unanime, mediante apposizione di firma di tutti i consiglieri presenti.
E' cura del Segretario la preparazione e la redazione dei verbali di ogni riunione ordinaria o straordinaria del Consiglio Direttivo.
Articolo 13 PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Presidente ha la rappresentanza e la responsabilità legale dell'Associazione e la firma legale. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutte le di lui mansioni spettano al Vice Presidente, ovvero, in caso di indisponibilità del Vicepresidente, ad un Consigliere appositamente designato dal Consiglio Direttivo.
È compito del Presidente convocare l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei soci e prepararne l'ordine del giorno.
Articolo 14 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Lassemblea può nominare il Collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre membri che durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.
Compito del Collegio dei Revisori dei Conti è quello di controllare lo svolgimento della gestione amministrativocontabile dellAssociazione, secondo quanto previsto dalle leggi vigenti, e la corrispondenza dei rendiconti economici e patrimoniali alle risultanze delle scritture contabili. Il Collegio dei Revisori esamina il bilancio consuntivo approvato dal Consiglio Direttivo, riferendo in merito con apposita relazione. Gli accertamenti eseguiti dovranno essere registrati nel libro delle riunioni e delle deliberazioni del Collegio dei Revisori.
La carica dei revisori è incompatibile con qualsiasi altra carica dell'Associazione.
Articolo 15 - CONTROVERSIE
I Soci si impegnano a non adire le vie legali per eventuali divergenze che sorgessero con lAssociazione e/o fra di loro, per motivi dipendenti dalla vita associativa.
Qualunque controversia dovesse insorgere con riferimento alla validità, allefficacia, allinterpretazione ed allesecuzione dello Statuto verrà rimessa ad un Collegio di Arbitri, i quali giudicheranno secondo diritto ma senza alcuna formalità di procedura, fermo il rispetto del contraddittorio.
Gli Arbitri verranno nominati uno da ciascuna delle due parti ed il terzo congiuntamente dalle parti, oppure - in caso di disaccordo - dal Presidente del Tribunale di Torino.
Articolo 16 SCIOGLIMENTO
In caso di scioglimento per qualsiasi causa, il patrimonio dellAssociazione sarà devoluto dallassemblea deliberando e votando conformemente allultimo comma dellarticolo 15 dello statuto ad uno o più enti che perseguono uno scopo* e sono animati da uno spirito analogo a quello dellAssociazione disciolta, sentito lorganismo di controllo di cui allarticolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, ovvero dalle leggi vigenti e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
In nessun caso, in nessuna misura, sotto nessuna forma, tale attivo potrà essere ripartito tra i Soci dellAssociazione disciolta.
Articolo 17 NORMA DI RINVIO
Per quanto non contemplato nel presente statuto valgono, se ed in quanto applicabili, le norme in materia del C. C. e delle leggi speciali.
Viene dato incarico al D.A. di far registrare il nuovo Statuto, secondo le disposizioni legislative vigenti.
2. REGOLAMENTO ATTUATIVO DELLO STATUTO
REGOLAMENTO
ATTUATIVO DELLO STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA PROFESSIONISTI DEL FUMETTO
ANONIMA FUMETTI
Art.1- COSTITUZIONE, SEDE, DENOMINAZIONE, EMBLEMA DELL'ASSOCIAZIONE
(art. 1 Statuto)
L'ASSOCIAZIONE ANONIMA FUMETTI è stata costituita il 7 Giugno 1994, con atto privato n° 18479 di repertorio e n° 1596 di raccolta, presso il notaio dr. Caterina Bima, in Torino.
Le modifiche statutarie di Marzo 1999 hanno adeguato l'Associazione alle nuove esigenze e alle nuove disposizioni legislative in tema di associazionismo, senza interromperne la continuità.
La sede dell'Associazione è in via Botero, 17 Torino.
Il Consiglio Direttivo (in seguito: CD) potrà, di propria iniziativa, deliberare il cambiamento della sede sociale, previa comunicazione scritta, ovvero attraverso Internet, a tutti gli associati, che potranno votare la variazione nella prima riunione assembleare utile.
È fatto divieto a chiunque di utilizzare il nome, l'emblema, le strutture dell'Associazione per scopi che non siano quelli previsti dallo Statuto.
Art.2-AUTONOMIA DELL'ASSOCIAZIONE E RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVE
L'A.F. si configura giuridicamente come un'Associazione disciplinata dagli artt. 30, 37, 38 del C.C., conseguentemente, le persone che agiscono a nome e per conto dell'Associazione sono responsabili personalmente e solidamente delle obbligazioni assunte.
Art. 3- SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE (art. 2 Statuto)
Fra gli scopi dell'Associazione vi è quello di assumere, promuovere, patrocinare iniziative per attività e servizi di carattere collettivo a favore della generalità dei soci, quali ad esempio:
Il perseguimento degli scopi dell'Associazione avverrà nel rispetto della legislazione vigente e nell'ambito delle proprie disponibilità finanziarie.
Qualunque finalità di lucro è tassativamente esclusa.
Sono inoltre previsti particolari incarichi e/o deleghe, conferiti dal CD, sia a titolo transitorio che permanente, sia all'interno dell'Associazione, che all'esterno, per specifiche iniziative.
Art. 4- SOCI (art. 3 Statuto)
Sono Soci dell'AF gli autori ed operatori professionisti e gli appassionati del fumetto. Per Professionisti si intendono: tutti gli operatori del settore del fumetto e del cinema d'animazione, quali, ad esempio, disegnatori, soggettisti e sceneggiatori, vignettisti, letteristi, coloristi, editori,
critici, saggisti, animatori, intercalatori e registi, qui citati a titolo esemplificativo e non esaustivo.
Lammissione a Socio viene ratificata dal CD. La ratifica dà diritto a ricevere la tessera sociale, dopo il pagamento della relativa quota annuale di adesione.
Sono presenti sette categorie di soci, la cui distinzione, tranne che per gli associati di età inferiore ai diciotto anni, non implica differenza di trattamento tra i soci stessi, in merito al diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti (attuativo dello Statuto ed Elettorale), per l'approvazione del rendiconto annuale e del bilancio preventivo e per la nomina degli organismi direttivi dell'Associazione.
I soci junior hanno comunque il diritto a partecipare attivamente alla vita dell'Associazione.
Le attività dell'Associazione sono aperte alla partecipazione attiva di tutti i soci; tuttavia, il socio che, volontariamente e gratuitamente, assolva ad incarichi specifici, nell'ambito delle attività dell'Associazione, in nessun caso può essere considerato quale prestatore d'opera dell'Associazione, ai sensi dell'articolo. 2094 del C.C.
Le dimissioni dalla qualifica di socio dovranno essere comunicate con lettera e firmata al CD.
Le categorie di soci:
Art. 5- ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI (art. 8 Statuto)
È lorgano sovrano dell'Associazione.
Oltre ai compiti dettati dall'art. 8 dello Statuto, l'Assemblea ha il compito di dibattere periodicamente i problemi dell'Associazione, con modalità propositive e non decisionali nei confronti del CD.
Le riunioni dell'Assemblea Generale possono essere Ordinarie e Straordinarie; esse sono sempre presiedute dal Presidente del CD, o, in sua assenza, secondo le disposizioni dell'articolo 13 dello Statuto.
Ordinarie si intendono le riunioni convocate dal Presidente su delibera del CD;
Straordinarie si intendono le riunioni convocate dal Presidente su richiesta di almeno 1/3 dei Soci, ovvero, da almeno i 2/3 del CD.
Le eventuali spese per partecipare alle Assemblee, Ordinarie o Straordinarie, sono sempre a carico dei partecipanti.
In casi particolari, potranno essere rimborsate delle spese, nella misura e nei modi indicati da apposita delibera del CD.
Art. 6- CONSIGLIO DIRETTIVO (artt. 11-12 Statuto)
Il CONSIGLIO DIRETTIVO è l'Organo esecutivo dellAssociazione. Il CD attua le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria dei Soci, e promuove tutte quelle
iniziative volte al raggiungimento degli scopi statutari, secondole prerogative date dallo Statuto stesso.
Le deliberazioni del CD sono impegnative e vincolanti per tutti gli associati e non possono essere disattese.
Al Presidente ed al Vice Presidente del CD sono demandati i compiti dettati dall'art.13 dello Statuto.
Il CD nomina tra i consiglieri, ovvero tra i Soci, a mezzo lettera d'incarico, che deve essere formalmente accettata:
Il CD nomina inoltre, non tra i propri consiglieri, il Segretario del CD.
I compiti dei Direttori sono precisati nella lettera d'incarico, in cui viene indicata anche la durata della carica.
Compiti del Segretario del CD.
Il Segretario, oltre a curare " La preparazione e la redazione dei verbali del CD" (art. 13 Statuto), ha il compito di coadiuvare il Presidente del Consiglio Direttivo per lattuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo stesso.
Spetta, inoltre, al Segretario curare la gestione dei soci, preoccupandosi di tenerli informati delle iniziative dell'Associazione e di richiedere le quote associative, salvo diverse disposizioni per alcuni particolari Soci.
Il Segretario ha la responsabilità della sede dell'Associazione, e collabora col Direttore Amministrativo per la gestione del personale.
Al Segretario e al Direttore Amministrativo è demandato il compito di redigere un regolamento di utilizzo dei locali e dei beni strumentali della sede dell'Associazione, che sarà approvata dal CD e a cui tutti i soci dovranno attenersi.
Il Segretario deve redigere, una volta l'anno, l'inventario dei beni strumentali dell'Associazione.
I membri del CD e il Segretario del CD sono esentati dal pagamento della quota annuale, fino alla scadenza del mandato.
Art. 7- PROVVEDIMENTI (art. 5 Statuto)
Tutti i provvedimenti erogati dal CD per le infrazioni compiute dagli associati, a norma dell'articolo 12 dello Statuto, devono essere notificati per iscritto, entro dieci giorni dalla relativa delibera.
Avverso detti provvedimenti, il socio può ricorrere al CD, entro venti giorni dalla data di notifica del provvedimento.
Art. 8- PATRIMONIO, ENTRATE, SPESE (Art. 6 Statuto)
Le entrate e le spese, relative all'attività dell'Associazione, sono quelle previste dall'articolo 6 dello Statuto.
Tutti i beni dell'Associazione sono proprietà indivisibile di tutti i soci e costituiscono il "Patrimonio" dell'Associazione stessa e debbono essere utilizzati esclusivamente per il raggiungimento degli obiettivi previsti dallo Statuto. L'inventario delle attrezzature e dei mobili esistenti, aggiornato annualmente, deve essere tenuto a disposizione per eventuali verifiche.
3. REGOLAMENTO ELETTORALE.
REGOLAMENTO
ELETTORALE DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA PROFESSIONISTI DEL FUMETTI
ANONIMA FUMETTI
PROCEDIMENTO ELETTORALE PREPARATORIO
Art.1
I componenti del CD sono eletti dai soci di cui allarticolo . dello Statuto (fondatori, onorari, ordinari, sostenitori, simpatizzanti, soci aziende o enti) a suffragio universale e diretto, con voto libero e segreto su lista unica di candidati.
Art.2
Lesercizio di voto è diritto dei soci con la sola eccezione dei soci Junior. Ogni elettore dispone di un numero di preferenze non superiore a 2.
Art.3
Sono elettori coloro che risultino soci regolarmente iscritti alla data in cui il CD indice le elezioni.
Art.4
Sono eleggibili tutti i soci di cui allart dello Statuto ( con la sola eccezione dei soci Junior) che dalla data in cui vengono indette le elezioni siano:
Il venir meno di una delle condizioni di eleggibilità comporta limmediata decadenza dalla carica.
Il numero massimo di candidature che può essere inserito nelle schede per la votazione è fissato in 10 (dieci).
Art.5
Il Consiglio Direttivo nella seduta di approvazione del Rendiconto consuntivo di esercizio dà incarico al Presidente di indire le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo, del Consiglio dei Revisori dei Conti e del Consiglio dei Probiviri, fissandone nel contempo la data in giorno di Domenica.
Art.6
Entro 30 giorni dalla delibera consiliare, di cui al precedente articolo, il presidente del Consiglio Direttivo dà notizia ai soci, mediante apposito comunicato, della data delle elezioni, indicando altresì i termini di tempo entro cui, a norma del presente Regolamento, si dovrà provvedere alla presentazione delle candidature.
Il comunicato di cui sopra fisserà altresì la data della prima riunione dei nuovi Consiglio Direttivo, Consiglio dei Revisori dei Conti e Consiglio dei Probiviri.
Art.7
A far data dal 3° giorno dalla pubblicazione del comunicato, di cui la precedente articolo, potranno essere depositati presso il Segretario i nominativi dei candidati per lelezione dei vari organismi.
A tale deposito potrà provvedere qualunque elettore che dovrà depositare lettera autografa di candidatura.
Da parte del Segretario sarà rilasciata ricevuta dellavvenuta registrazione nella lista dei candidati.
Art.8
Trascorso il termine utile per la presentazione delle candidature si riunisce il Comitato Elettorale.
Tale Comitato è composto da tre elettori designati a tale ufficio dal Consiglio Direttivo che indicherà anche quale elettore dovrà ricoprire compiti di Presidente del Comitato Elettorale. Tutte le decisioni del Comitato Elettorale sono prese a maggioranza semplice dei presenti.
I Comitati hanno il compito di accertare lesistenza dei requisiti di ammissibilità alle liste per lelezione dei Consigli sopracitati.
La dichiarazione di inammissibilità di un nominativo è comunicata allinteressato dal Presidente del Comitato Elettorale.
Avverso le decisioni del Comitato Elettorale il candidato potrà presentare, al Consiglio Direttivo, ricorso scritto, che dovrà essere definito entro 5 giorni dallavvenuta comunicazione di inammissibilità.
I componenti del Comitato Elettorale dovranno essere elettori, ma non essere candidati, né membri del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Consiglio dei Probiviri.
Art.9
Sarà compito del Comitato Elettorale stilare la lista definitiva dei candidati dando la precedenza ai candidati uscenti ed inserendo i nuovi nominativi in base alla data di deposito della candidatura.
Effettuata tale operazione provvede ad informare gli elettori della definitiva composizione della lista con affissione della stessa presso la sede sociale e sul sito Internet dellAssociazione.
DELLA VOTAZIONE
Art.10
Il Comitato curerà inoltre, in accordo con il Consiglio Direttivo, la predisposizione delle schede, la costituzione del seggio e di quanto altro necessario al voto.
Le schede di votazione debbono essere vidimate da almeno due componenti il seggio in un apposito spazio. Le schede così vidimate saranno consegnate allelettore a mano a mano che si presentano allurna.
Gli elettori per essere ammessi al voto, debbono esibire al Presidente di seggio il proprio tesserino personale oppure un documento di riconoscimento personale. In mancanza di un documento personale la loro identità dovrà essere garantita da un componente il seggio elettorale ovvero un elettore che abbia già votato; di tale circostanza deve essere fatta annotazione nellelenco degli elettori.
Art.11
Nel locale destinato alla sede della votazione deve essere affissa una copia del comunicato di cui allarticolo 6 del presente Regolamento.
Nello stesso locale viene posta unurna idonea alla raccolta delle schede, che deve rimanere chiusa e sigillata sino allapertura delloperazione di voto.
Presso il seggio è a disposizione un elenco degli elettori.
Su detto elenco ogni elettore appone la propria firma a conferma della ricezione della scheda per loperazione di voto.
Le liste dei votanti saranno aggiornate a data non antecedente il decimo giorno precedente le elezioni.
Le elezioni debbono aver luogo in giorno festivo.
Art.12
Una scheda valida rappresenta un voto di lista.
Lelettore può manifestare le sue preferenze esclusivamente a favore dei candidati iscritti nella lista.
Lelettore può esprimere le sue preferenze nei limiti di cui allarticolo 4 del presente Regolamento.
I voti di preferenza vengono espressi mediante lapposizione di un segno accanto al nome o ai nomi dei candidati prescelti.
Lespressione di un numero di voti di preferenza maggiore di quello consentito rende nulla ogni preferenza espressa.
Qualunque altro modo di espressione del voto differente da quello indicato precedentemente rende nulla la scheda così come qualsiasi altro segno
DELLO SCRUTINIO
Art.13
Terminate le operazioni di voto il seggio procederà allo scrutinio dei risultati.
Delle operazioni di scrutinio e dei risultati elettorali sarà redatto apposito verbale che sarà conservato presso la sede dellAssociazione insieme con:
Eseguiti tali adempimenti il seggio cesserà di esistere
Il Comitato Elettorale, non appena in possesso dei dati di rispettiva competenza provvede a:
Sono proclamati eletti i candidati che abbiano riportato il maggior numero di preferenze fino a copertura dei seggi previsti. In caso di parità di voti di preferenza tra due o più candidati, gli stessi vengono posti nello stesso ordine di precedenza utilizzato nella stesura della lista.
Art.14
Il Comitato Elettorale decide, secondo le norme del presente Regolamento, su qualunque eccezione od incidente relativo alle operazioni allo stesso affidate e dallo stesso controllate.
Art.15
Il Comitato Elettorale dà notizia, mediante apposito comunicato, della proclamazione degli eletti e dei risultati elettorali
Infine, l'ultimo punto dell'odg straordinario.
4-NUOVO ASSETTO CONSIGLIO DIRETTIVO.
Il Consiglio Direttivo risulta, quindi, essere il seguente:
Presidente: Gianfranco Goria, Vicepresidente: Alberto Arato, Consigliere: Pietro Di Legami.
Esaurito l'odg, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea, alle ore 17.30.
Letto approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE GIANFRANCO GORIA
IL VICEPRESIDENTE ALBERTO ARATO
IL CONSIGLIERE PIETRO DI LEGAMI